Drogatest - Droga Test Italia (DTI) con CARD

DTI02

Droga Test Italia è un sistema professionale per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi (Provvedimento n. 99 approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 e s.m.i).

Il sistema è adatto all'utilizzo di CARD monouso

il nostro software è in grado di impostare il numero di parametri analizzati (7-8 sostanze secondo la normativa regionale)

 Voti e valutazione clienti
Nessun cliente ha lasciato una valutazione

Sistema DTI Droga Test Italia

Compatto, veloce, economico, solido

Made in Italy

Droga Test Italia è un sistema professionale per la rilevazione di sostanze stupefacenti nelle urine secondo quanto prescritto dal “Protocollo finale accertamenti lavoratori, Accordo Stato Regioni del 18/09/08” per la legge della Medicina sul Lavoro.

Droga Test Italia è un sistema professionale per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi (Provvedimento n. 99 approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 e s.m.i).

Il sistema Droga Test Italia è composto da un lettore ottico ad alta risoluzione e da un software all'avanguardia per la gestione dell'archivio e della stampa oggettiva del risultato.

Il lettore ha una dimensione molto ridotta ed è estremamente accurato: è in grado di rilevare anche la minima colorazione, quasi invisibile ad occhio nudo.

il software è pratico, veloce, intuitivo ed è finalmente dotato di un database dove è possibile salvare i dati dei pazienti, includendo anche i test eseguiti negli anni precedenti, richiamabili con un click: è importante considerare che quasi tutti i campi sono personalizzabili dall'utilizzatore che, in caso di errore durante la registrazione dei dati del paziente, può intervenire senza perdite di tempo.

Anche in caso di errore di lettura del sistema, è possibile ripetere velocemente il test senza registrare nuovamente i dati del paziente come avviene in molti software.

Il primo ad essere integrato nella cartella: Droga Test Italia permette di eseguire un test con pochissimi click ed opzionalmente può essere integrato con CartSan il software per la Cartella Sanitaria e di Rischio informatizzata più diffuso in Italia.

Il test antidroga comprende tutte le sostanze previste dalla legge in materia di tossicodipendenza e rispetta tutti i cut/off richiesti:

cocaina e metaboliti: COC 300 amfetamina: AMP 500 metamfetamina: MET 500 marijuana (compreso cannabinoidi THC): THC 50 oppiacei: OPI 300 metilenediossimetamfetamina ecstasy: MDMA 500 metadone: MTD 300 buprenorfina (opzionale): BUP 10 adulteranti per la verifica del campione: Creatinina e Ph

Tempo permanenza droghe

Di seguito sono riportati i tempi di permanenza delle varie tipologie di sostanze stupefacenti nella saliva e nelle urine.

Solitamente questi sono approssimativi per ogni tipo di sostanza in quanto variano in base alla frequenza d’uso, alla massa corporea, all’età, allo stato di salute e alla tolleranza alle sostanze stupefacenti stesse.

Droga Cut - off level Tempi di permanenza nelle urine
Amfetamine (AMP) 1,000 ng/mL 2 - 4 giorni
Barbiturici (BAR) 300 ng/mL 4 – 7 giorni
Benzodiazepines (BZO) 300 ng/mL 3 – 7 giorni
Cocaina (COC) 300 ng/mL 2 – 4 giorni
Ecstasy (MDMA) 500 ng/mL 1 – 3 giorni
Metadone (MTD) 300 ng/mL 3 – 5 giorni
Metamfetamine (MET) 1,000 ng/mL 3 – 5 giorni
Oppiacei (MOR) 300 ng/mL 2 – 4 giorni
Oppiacei (OPI) 2,000 ng/mL 2 – 4 giorni
Phencyclidine – Polvere d’Angelo (PCP) 25 ng/mL 7 – 14 giorni
Marijuana (THC) 50 ng/mL 15 – 30 giorni
Tricyclic Antidepressant (TCA) 1,000 ng/mL 7 – 10 giorni
Propxyphene (PPX) 300 ng/mL 1 – 2 giorni
Oxycodone (OXY) 100 ng/mL 2 – 4 giorni
Amfetamine (AMP300) 300 ng/mL 2 – 4 giorni
Cocaina (COC 150) 150 ng/mL 2 – 4 giorni
Metamfetamine (MET500) 500 ng/mL 3 – 5 giorni

Leggi relative al test droghe nella Medicina del Lavoro

COME VIENE ACCERTATO LO STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA DERIVANTE DALL’USO DI STUPEFACENTI?

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

COME VIENE ACCERTATO LO STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA DERIVANTE DALL’USO DI STUPEFACENTI?

Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti gli organi di polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

COSA ACCADE DOPO?

Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Qualora l’esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.

INASPRIMENTO DELL’AMMENDA IN ORARI NOTTURNI

L’ammenda prevista per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti aumenta da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

COME VIENE ACCERTATO LO STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA DERIVANTE DALL’USO DI STUPEFACENTI?

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

COME VIENE ACCERTATO LO STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA DERIVANTE DALL’USO DI STUPEFACENTI?

Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti gli organi di polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

COSA ACCADE DOPO?

Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Qualora l’esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.

INASPRIMENTO DELL’AMMENDA IN ORARI NOTTURNI

L’ammenda prevista per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti aumenta da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

CONFISCA DEL VEICOLO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

La misura di sicurezza della confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato, è applicata nei confronti del conducente che ha un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).

COMPORTAMENTI RECIDIVI

Il veicolo sottoposto a sequestro non può essere affidato in custodia al trasgressore, se risulta che questi abbia commesso nei due anni precedenti le medesime violazioni di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 186.

È prevista la revoca della patente di guida.

CONDUCENTI DI VEICOLI PESANTI

Nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

CONDUCENTI DI MOTOVEICOLI O CICLOMOTORI

Se le guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 gr/l, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca.

IN CASO DI INCIDENTI STRADALI

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 gr/l è sempre disposto il sequestro penale al quale segue la confisca applicata con sentenza di condanna.

GIUDIZIO

Le cause per le lesioni provocate dalla guida in stato di ebbrezza sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.

COSA ACCADE SE SI RIFIUTA DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO?

Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcoolemico (o delle condizioni di alterazione psicofisica correlata a sostanza stupefacenti o psicotrope), vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato.

CONDUCENTI DI VEICOLI PESANTI

La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Lista interferenze con farmaci e principi attivi

Lista Interferenze principi attivi ordinate per medicinale

Lista Interferenze principi attivi ordinate per principio

Procedure in caso di positività di primo livello

Il medico competente deve consegnare

COSA:

  • Aliquote B e C; sigillate e controfirmate
  • Copia verbale di prelievo
  • Verbale di trasporto
  • Richiesta riconferma
  • entro 24 ore dal campionamento
  • (se posteriore congelare i campioni)

AD ESEMPIO PRESSO TRENTO:

  • LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA SETTORE ANALISI TOSSICOLOGICHE 
  • Viale verona 38123 TRENTO
  • Tel. 0461 902800 Fax. 0461 902815
  • Tel. 0461 902812 dott.ssa Schweizer - responsabile.
  • Orari 8:00 - 12:00 da LUN a VEN (escluso festivi)

Il medico competente deve consegnare

COSA:

  • Aliquote B e C; sigillate e controfirmate
  • Modulo richiesta riconferma campioni positivi (mod. 4)
  • Modulo verbale di trasporto (mod. 3)
  • Modulo verbale di prelievo (mod. 2)
  • entro 24 ore dal campionamento
  • (esclusi festivi e prefestivi)

AD ESEMPIO PRESSO BOLZANO:

  • OSPEDALE DI BOLZANO LABORATORIO DI BIOCHIMICA CLINICA
  • Via Lorenz Böhler, 5 39100 BOLZANO
  • Tel. 0471 908306
  • Orari 7:30 - 14:00 da LUN a VEN  cristina.carion@asbz.it

Modello 4: Richiesta Conferma positività

Modello 3: Verbale di trasporto

Modello 2: Verbale di prelievo

Accertamento di assenza di tossicodipendenza

Modello 6: Autocertificazione del lavoratore


Puoi essere il primo a fare una domanda su questo prodotto!


Domanda sul prodotto

* Campi richiesti
(leggere)
Inviare

Potrebbe anche piacerti

 Recensioni

Siate il primo a fare una recensione !

Product added to wishlist
Product added to compare.